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Il regime fiscale
delle associazioni |
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Il regime fiscale agevoltato delle
associazioni di promozione sociale
(Stralcio
dalla Legge 383/2000)
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Le associazioni di promozione sociale si
avvalgono prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dai propri associati per il
perseguimento dei fini istituzionali.
Possono inoltre, in caso di particolare
necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo, anche ricorrendo a
propri associati.
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Nello svolgimento delle attività
sociali, i lavoratori delle associazioni
di promozione sociale hanno diritto ad
usufruire del trattamento previsto di
rispettivi contratti collettivi di
lavoro.
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Le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi rese nei confronti dei familiari
conviventi degli associati sono
equiparate, ai fini fiscali, a quelle
rese agli associati.
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Le quote ed i contributi corrisposti
alle associazioni di promozione sociale
non concorrono alla formazione della
base imponibile ai fini dell'imposta
sugli intrattenimenti.
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Le erogazioni
liberali in favore di associazioni di
promozione sociale consentono
deduzioni e
detrazioni di imposta
da parte dei soggetti che le hanno
disposte.
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Gli enti locali possono
deliberare riduzioni sui tributi
di propria competenza per le
associazioni di promozione sociale.
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I crediti delle associazioni di
promozione sociale sono sempre e
comunque privilegiati.
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Le associazioni di promozione sociali
hanno accesso, insieme alle
organizzazioni di volontariato, ai
finanziamenti del Fondo Speciale
Europeo, al fine di ottenere
finanziamenti comunitari per il
raggiungimento dei propri obiettivi
istituzionali.
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Stato, Regioni, Province autonome,
Province, Comuni e altri enti pubblici,
possono stipulare convenzioni con
le associazioni di promozione sociale
iscritte da almeno 6 mesi nel registro
nazionale, per lo svolgimento delle
attività previste dallo statuto verso
terzi. Le associazioni che
stipuleranno tali convenzioni sono
obbligate ad assicurare i propri
aderenti che prestano le relative
attività contro gli infortuni e le
malattie connessi con lo svolgimento
delle attività stesse, nonché per la
responsabilità civile verso terzi.
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Le amministrazioni statali, regionali,
provinciali e comunali possono prevedere
forme e modi per l'utilizzazione non
onerosa di beni mobili ed immobili
per manifestazioni e iniziative
temporanee delle associazioni di
promozione sociale e del volontariato.
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Alle associazioni di promozione sociale,
in occasione di particolari eventi o
manifestazioni, il sindaco può concedere
autorizzazioni temporanee alla
somministrazione di alimenti e bevande.
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Le associazioni di promozione sociale
sono autorizzate a svolgere attività
turistiche e ricettive per i
propri associati (con obbligo di
assicurazione).
Lo
Stato, le Regioni, le Province e i Comuni
possono concedere in comodato beni mobili
ed immobili di loro proprietà alle
associazioni di promozione sociale e del
volontariato. |
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