Iscriviti alla newsletter se vuoi avere informazioni periodiche riguardo eventi ed
informazioni di altro genere

La tua E-mail:

IscrivimiCancellami

 

 

ADA onlus offre opportunità di lavoro per tutti coloro
che sono in cerca.
Pe rvedere le nostre attuali
offerte clicca qui

 

Il regime fiscale delle associazioni

Il regime fiscale agevoltato delle associazioni di promozione sociale
(Stralcio dalla Legge 383/2000)

  • Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Possono inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
  • Nello svolgimento delle attività sociali, i lavoratori delle associazioni di promozione sociale hanno diritto ad usufruire del trattamento previsto di rispettivi contratti collettivi di lavoro.
  • Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
  • Le quote ed i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
  • Le erogazioni liberali in favore di associazioni di promozione sociale consentono deduzioni e detrazioni di imposta da parte dei soggetti che le hanno disposte.
  • Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale.
  • I crediti delle associazioni di promozione sociale sono sempre e comunque privilegiati.
  • Le associazioni di promozione sociali hanno accesso, insieme alle organizzazioni di volontariato, ai finanziamenti del Fondo Speciale Europeo, al fine di ottenere finanziamenti comunitari per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali.
  • Stato, Regioni, Province autonome, Province, Comuni e altri enti pubblici, possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6 mesi nel registro nazionale, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi. Le associazioni che stipuleranno tali convenzioni sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano le relative attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  • Le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e del volontariato.
  • Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande.
  • Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate a svolgere attività turistiche e ricettive per i propri associati (con obbligo di assicurazione).
 

Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà alle associazioni di promozione sociale e del volontariato.